Urge ricordare agli Studenti e a tutto il personale l’importanza del rispetto del divieto di fumo nella scuola, nonché la vigilanza da parte del personale preposto affinché la normativa sia rispettata.
La scuola è impegnata a far sì che gli alunni acquisiscano comportamenti e stili di vita maturi e responsabili, finalizzati al benessere e improntati al rispetto della qualità della vita, dell’educazione alla convivenza civile e alla legalità, pertanto si prefigge di:
• prevenire l’abitudine al fumo;
• incoraggiare i fumatori a ‘smettere di fumare o almeno a ridurre il numero giornaliero delle sigarette;
• garantire un ambiente di lavoro salubre, conformemente alle nonne vigenti in materia di sicurezza sul lavoro;
• proteggere i non fumatori dai danni del fumo passivo;
• promuovere iniziative informative/educative sul tema;
• favorire la collaborazione sinergica con le famiglie e il territorio, condividendo con genitori ed istituzioni obiettivi, strategie e azioni di informazione e sensibilizzazione;
• fare della scuola un ambiente “sano”, basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti negli allievi scelte consapevoli orientate alla salute propria ed altrui.
Il Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104 , Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca. (GU Serie Generale n.214 del 12-9-2013) entrato in vigore il 12/09/2013 stabilisce il divieto di fumo nelle scuole ali’ Art. 4 (Tutela della salute nelle scuole) e all’articolo 51 della legge 16 gennaio 2003. n. 3, dopo il comma 1 e’ inserito il seguente: “1-bis. Il divieto di cui al comma 1 (n.d.r. divieto di fumo) è esteso anche alle aree all’aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie.“.I successivi commi 2, 3 e 4 introducono il divieto di utilizzare sigarette elettroniche, stabilendo conseguenti sanzioni nell‘potesi di violazione del divieto.
È stabilito, dunque, il divieto di fumo in tutti i locali dell’edificio scolastico, scale anti-incendio compresi, e nelle aree all’aperto di pertinenza dell’istituto, anche durante l’intervallo. Tutti coloro (studenti, docenti, personale Ata, esperti esterni, genitori, chiunque sia occasionalmente presente nei locali dell’Istituto) che non osservino il divieto di fumo nei locali dove è vietato fumare saranno sanzionati col pagamento di multe, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Così come stabilito dall’art. 7 L. 584/1975, modificato dall’art. 52 comma 20 della L. 28/12/2001 n. 448, dalla L. 311/04 art.189 e dall’art. 10 L 689/1981, dall’art. 96 D. Lgs. 507/1999, infatti, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa:del pagamento di una somma da € 27,5 a € 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.
Si ricorda che, poiché al personale dell’Istituto è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa, il pagamento deve essere effettuato, come previsto dal punto 10 dell’Accordo Stato Regioni del 16/12/04, presso la Tesoreria provinciale, oppure in banca o presso gli Uffici postali, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate ) con codice tributo 131 T, (Causale: Infrazione divieto di fumo -Istituto d’Istruzione Superiore “G.M. Devilla” Sassari”).
I trasgressori dovranno consegnare copia della ricevuta, comprovante l’avvenuto pagamento, presso la segreteria onde evitare l’inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente. Coloro che, pur essendo preposti al controllo e all’applicazione della presente, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 200 a € 2.000. I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.
In attuazione dell’art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14/12/1995 e dell’Accordo Stato-Regioni del 16/12/04, la Dirigente Scolastica individua come responsabili preposti all’applicazione del divieto i collaboratori scolastici di plesso, come di seguito specificato nel documento allegato e con i seguenti compiti:
• vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli infonnativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto.
• vigilare sull’osservanza del divieto, contestare le infrazioni e verbalizzarle utilizzando l’apposita modulistica.
Nomina dei funzionari di vigilanza sul ”DIVIETO DI FUNO” – Integrazione