La legge 10 ottobre 2014, n. 147 (c.d. Sesta salvaguardia) ha previsto la possibilità di accedere al trattamento pensionistico con i requisiti vigenti prima dell’entrata in vigore del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/2011, per i lavoratori che nel corso del 2011 abbiano fruito di un congedo ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, o di permessi ai sensi dell’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
I soggetti che abbiano ricevuto comunicazione dall’Inps di essere rientrati tra i beneficiari della suddetta Sesta salvaguardia ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lett. d), della citata legge 10 ottobre 2014, n. 147 possono presentare domanda di cessazione in modalità cartacea utilizzando l’allegato modello entro il 2 marzo 2015.
Si prega, pertanto, di interessare gli A.T.P. di competenza e le segreterie scolastiche affinché procedano con la massima urgenza alla convalida delle cessazioni al SIDI.
Sesta salvaguardia ; Sesta salvaguardia-modello